Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 189 cpv. 1 CPP

Perizie da completare e migliorare

D’ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il perito di completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti se:

a.

la perizia è incompleta o poco chiara;

b.

diversi periti divergono sensibilmente nelle loro conclusioni; oppure

c.

sussistono dubbi circa l’esattezza della perizia.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

3 sentenze relative all’art. 189 cpv. 1 CPP

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