Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 192 lett. b CPP

Reperti probatori

1 Le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori.

2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.

3 Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni concernenti l’esame degli atti.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 192 lett. b CPP

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  1. 1P.31/200014.02.2000Ricorso di diritto pubblico · Sequestro penale / Confisca conservativa · Confisca