Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 192 lett. b CPP
Reperti probatori
1 Le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori.
2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.
3 Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni concernenti l’esame degli atti.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989