Codice penale svizzero · SR 311.0

Art. 195 cpv. 3 vCP

Promovimento della prostituzione

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a.

sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;

b.

sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;

c.

lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;

d.

mantiene una persona nella prostituzione.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 195 vCP (fino al 1992) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

Circostanze aggravanti

Ai reati previsti negli art. da 187 a 194 si applicano le seguenti disposizioni:

se il fatto ha cagionato la morte della vittima e se il colpevole poteva prevedere questo risultato, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni;

se il fatto ha recato grave danno alla salute della vittima e se il colpevole poteva prevedere questo risultato, o se egli ha agito con crudeltà, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

1 sentenza relativa all’Art. 195 cpv. 3 vCP

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  1. 6B_441/202009.02.2021Istigazione alla prostituzione · Principio dell'accusa · Divieto dell'arbitrio nella valutazione delle prove