Codice penale svizzero · SR 311.0
Art. 195 cpv. 3 vCP
Promovimento della prostituzione
È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
- b.
sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
- c.
lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;
- d.
mantiene una persona nella prostituzione.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 195 vCP (fino al 1992) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Circostanze aggravanti
Ai reati previsti negli art. da 187 a 194 si applicano le seguenti disposizioni:
se il fatto ha cagionato la morte della vittima e se il colpevole poteva prevedere questo risultato, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni;
se il fatto ha recato grave danno alla salute della vittima e se il colpevole poteva prevedere questo risultato, o se egli ha agito con crudeltà, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.