Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 196 lett. c CPP

Definizione

I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:

a.

assicurare le prove;

b.

garantire la presenza di persone durante il procedimento;

c.

garantire l’esecuzione della decisione finale.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

3 sentenze relative all’art. 196 lett. c CPP

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  1. DTF 140 IV 5706.03.2014Provvedimenti coercitivi in materia penale (art. 196 segg. e 263 segg. CPP); potere d'esame libero del Tribunale federale ( art. 36 e 190 Cost. , art. 95 lett. a, art. 98 e 106 cpv. 2 LTF ). Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitiv
  2. 1B_538/201217.12.2012Sequestro · Confisca · Sospetti sufficienti
  3. 1B_294/201213.08.2012