Codice civile svizzero · SR 210

art. 199 cpv. 2 CC

2. Per convenzione matrimoniale

1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all’esercizio di una professione od impresa.

2 Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 199 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

V. Proprietà del marito sull'apporto della moglie

Insieme con la stima, ed entro il termine di sei mesi dall'apporto della moglie, può essere convenuto, con le norme stabilite per le convenzioni matrimoniali, che il marito diventi proprietario dell'apporto medesimo e che il credito della moglie per il valore di stima rimanga invariato.

3 sentenze relative all’art. 199 cpv. 2 CC

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