Ordinanza contro l'inquinamento fonico · SR 814.41
art. 2 cpv. 1 lett. a OIF
Definizioni
1 Sono impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno. Ne fanno segnatamente parte le strade, gli impianti ferroviari, gli aeroporti, gli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e dell’agricoltura, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari permanenti.
2 Sono considerati impianti fissi nuovi anche gli impianti fissi e gli edifici di cui viene cambiata completamente l’utilizzazione.
3 Per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d’esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a prevenire o a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno.
4 Il risanamento è la limitazione delle emissioni di un impianto fisso esistente.
5 Sono valori limite d’esposizione i valori limite d’immissione, i valori di pianificazione e i valori d’allarme. Sono stabiliti in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell’utilizzazione dell’edificio e della zona da proteggere.
6 Per i locali sensibili al rumore si intendono:
- a.
i locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli;
- b.
i locali delle aziende nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale.
stato al 1 aprile 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗