Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · SR 831.40

art. 2 cpv. 3 cpv. 1 LPP

Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati

1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi (art. 7) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

2 Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione.

3 I beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

4 Il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione obbligatoria.

stato al 1 gennaio 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 2 cpv. 3 cpv. 1 LPP

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