Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 202 cpv. 1 CPP

Termini

1 Le citazioni sono notificate:

a.

nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell’atto procedurale;

b.

nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell’atto procedurale.

2 Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell’atto procedurale.

3 Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

3 sentenze relative all’art. 202 cpv. 1 CPP

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