Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 202 cpv. 1 CPP
Termini
1 Le citazioni sono notificate:
- a.
nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell’atto procedurale;
- b.
nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell’atto procedurale.
2 Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell’atto procedurale.
3 Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989