Diritto delle obbligazioni · SR 220
art. 205 cpv. 2 CO
a. Azione redibitoria od estimatoria
1 Quando sia dovuta la garanzia pei difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere coll’azione redibitoria la risoluzione della vendita o coll’azione estimatoria il risarcimento pel minor valore della cosa.
2 Quando sia chiesta la risoluzione e il giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l’indennità pel minor valore della cosa.
3 Quando l’indennità per la diminuzione di valore uguagli l’ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗