Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 209 cpv. 1 LEF
B. Decorso degli interessi
1 Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.
2 Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 209 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
Dichiarato il fallimento cessano di decorrere, di fronte al fallito, gli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno.