Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 20a cpv. 1 LEF
5. Procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza
1 ...
2 Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:
- 1.
le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
- 2.
l’autorità di vigilanza constata i fatti d’ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni;
- 3.
l’autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l’articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
- 4.
la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all’ufficio e agli altri eventuali interessati;
- 5.
le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3 Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗