Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni · SR 642.14
art. 21 cpv. 1 LAID
Assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica
1 Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se:
- a.
sono associate a un’impresa commerciale nel Cantone;
- b.
gestiscono uno stabilimento d’impresa nel Cantone;
- c.
sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
- d.
commerciano immobili siti nel Cantone.
2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se:
- a.
sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;
- b.
fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.
stato al 1 gennaio 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1983 III 1