Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità · SR 831.20

art. 22 cpv. 1bis LAI

Diritto

1 Durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3 l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:

a.

questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o

b.

presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per cento.

2 Durante la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:

a.

beneficia di prestazioni secondo l’articolo 16; o

b.

ha partecipato a provvedimenti secondo l’articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.

3 L’assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:

a.

a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un’attività lucrativa; o

b.

a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.

4 Non hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.

5 I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un’indennità giornaliera.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

4 sentenze relative all’art. 22 cpv. 1bis LAI

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