Legge federale sull'imposta federale diretta · SR 642.11
Art. 22 cpv. 3 vLIFD
1 Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2 I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
3 Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Questa è calcolata come segue:
- a.
nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA), il tasso d’interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all’articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale:
- 1.
se tale tasso d’interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
- 2.
se tale tasso d’interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;
- b.
nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
- c.
nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l’ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l’anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
- 1.
se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
- 2.
se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.
4 Rimane salvo l’articolo 24 lettera b.
stato al 2 settembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1983 III 1