Codice penale svizzero · SR 311.0
art. 222 cpv. 1 aCP
Incendio colposo
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 222 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Incendio colposo
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la detenzione o con la multa.
2 La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.