Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 223 cpv. 3 LEF
C. Misure cautelari
1 L’ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea dei creditori.
2 Esso prende in custodia il danaro contante, le carte-valori, i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza.
3 Tutti gli altri beni, finché non siano inventariati, sono posti sotto sigillo; i sigilli si possono apporre di nuovo anche dopo la registrazione nell’inventario, se l’ufficio lo reputa necessario.
4 L’ufficio provvede alla custodia degli oggetti che si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗