Codice civile svizzero · SR 210

art. 225 cpv. 1 aCC

III. Beni propri

1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

3 I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 225 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

a) Per legge

1 Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite.

2 L'altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite.

Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.

1 sentenza relativa all’art. 225 cpv. 1 aCC

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  1. 5C.70/200122.03.2002Appello · Ricorso di diritto pubblico · Contratto di matrimonio