Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 226 cpv. 5 CPP
Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero.
2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.
3 Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l’imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione.
4 Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può:
- a.
stabilire la durata massima della carcerazione preventiva;
- b.
incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori;
- c.
ordinare misure sostitutive della carcerazione preventiva.
5 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l’imputato è rilasciato senza indugio.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989