Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 229 cpv. 1 CPP
Decisione
1 Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.
2 Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.
3 La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:
- a.
dagli articoli 225 e 226 se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
- b.
dall’articolo 227 se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989