Legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio · SR 451
art. 23d cpv. 1 LPN
Interventi di configurazione e utilizzazione delle zone palustri
1 Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.
2 Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili:
- a.
l’utilizzazione agricola e forestale;
- b.
la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente;
- c.
misure per proteggere l’uomo da catastrofi naturali;
- d.
gli impianti infrastrutturali occorrenti per l’applicazione delle lettere a a c.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗