Legge sull'asilo · SR 142.31
art. 24 cpv. 1 LAsi
Centri della Confederazione
1 La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell’adeguatezza e dell’economicità.
2 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell’istituzione dei centri.
3 I richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d’asilo:
- a.
nella procedura celere, fino alla concessione dell’asilo, fino alla decisione d’ammissione provvisoria o fino alla partenza;
- b.
nella procedura Dublino, fino alla partenza;
- c.
nella procedura ampliata, fino all’attribuzione al Cantone.
4 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l’asilo è attribuito a un Cantone.
5 La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d’asilo o di eseguire l’allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione.
6 L’attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d’asilo. La ripartizione e l’attribuzione sono rette dall’articolo 27.
stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1