Legge sull'asilo · SR 142.31

art. 24 cpv. 1 LAsi

Centri della Confederazione

1 La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell’adeguatezza e dell’economicità.

2 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell’istituzione dei centri.

3 I richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d’asilo:

a.

nella procedura celere, fino alla concessione dell’asilo, fino alla decisione d’ammissione provvisoria o fino alla partenza;

b.

nella procedura Dublino, fino alla partenza;

c.

nella procedura ampliata, fino all’attribuzione al Cantone.

4 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l’asilo è attribuito a un Cantone.

5 La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d’asilo o di eseguire l’allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione.

6 L’attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d’asilo. La ripartizione e l’attribuzione sono rette dall’articolo 27.

stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1

1 sentenza relativa all’art. 24 cpv. 1 LAsi

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