Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 241 cpv. 4 CPP
Mandato
1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.
2 Il mandato indica:
- a.
le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;
- b.
lo scopo del provvedimento;
- c.
le autorità o le persone incaricate dell’esecuzione.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti.
4 La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989