Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 242 cpv. 2 CPP

Esecuzione

1 Le autorità o persone incaricate dell’esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.

2 Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l’ispezione.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 242 cpv. 2 CPP

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  1. 1P.766/200125.02.2002Friburgo · Canton Friburgo · polizia cantonale