Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 242 cpv. 2 CPP
Esecuzione
1 Le autorità o persone incaricate dell’esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.
2 Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l’ispezione.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989