Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 244 cpv. 1 CPP

Principio

1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell’avente diritto.

2 Il consenso dell’avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi:

a.

si trovino persone ricercate;

b.

vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare;

c.

si commettano reati.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

4 sentenze relative all’art. 244 cpv. 1 CPP

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