Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 247 cpv. 1 LEF
1. Formazione
1 Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria», art. 219 e 220).
2 Se un fondo fa parte della massa, l’amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L’elenco degli oneri costituisce parte integrante della graduatoria.
3 Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l’amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l’elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni.
4 L’autorità di vigilanza può, all’occorrenza, prorogare questi termini.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 247 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Nei venti giorni dalla scadenza del termine per le insinuazioni l'amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione (s graduatoria ») con le norme degli art. 219 e 220. Ove sia nominata una delegazione dei creditori, la graduatoria dev'essere sottoposta alla sua approvazione, e può essere modificata dalla medesima entro tre giorni.
2 L'autorità di vigilanza potrà, ove occorra, prorogare questi termini.