Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 247 cpv. 1 CPP
Esecuzione
1 Prima della perquisizione, al detentore delle carte o registrazioni è data l’opportunità di esprimersi in merito al contenuto delle stesse.
2 Per l’esame del contenuto di carte e registrazioni, in particolare per la cernita di quelle dal contenuto protetto, è possibile far capo ad esperti.
3 Il detentore può mettere a disposizione delle autorità penali copie delle carte e registrazioni, nonché versioni stampate delle informazioni archiviate, sempre che questo sia sufficiente ai fini del procedimento.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989