Diritto delle obbligazioni · SR 220
art. 249 n. 3 CO
I. Ripetizione dei beni donati
Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito:
- 1.
quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata;
- 2.
quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo;
- 3.
quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 249 vCO (fino al 1999) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 193
I. Ripetizione dei beni donati
Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito :
1. quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata ;
2. quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo ;
3. quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione.