Diritto delle obbligazioni · SR 220

art. 249 n. 3 CO

I. Ripetizione dei beni donati

Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito:

1.

quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata;

2.

quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo;

3.

quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 249 vCO (fino al 1999) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 193

I. Ripetizione dei beni donati

Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito :

1. quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata ;

2. quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo ;

3. quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione.

4 sentenze relative all’art. 249 n. 3 CO

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. 4A_325/202127.08.2021Patrocinio gratuito · Carattere manifestamente privo di probabilità di successo · Revoca della donazione
  2. DTF 133 III 42130.05.2007Diritto di interporre ricorso in materia civile. Il diritto di ricorrere spetta alla parte che ha visto le domande da lei formulate dinanzi all'autorità inferiore interamente o parzialmente disattese (consid. 1.1). Art. 249 n. 3 CO ; revoca della donazione p
  3. 4A_28/200730.05.2007Revoca di una donazione per inadempimento di un onere · Errore essenziale · Dolo
  4. DTF 42 II 50011.10.1916Durch den Eheabschluss bedingte Schenkung des Ehemannes an seine Frau. Rückforderungsanspruch des. Schenkers bei Scheidung der Ebe.... .'