Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 25 cpv. 1 CPP

Delega ai Cantoni

1 Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 23. Sono eccettuate le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g.

2 Nei casi semplici può delegare alle autorità cantonali anche l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 24.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 25 cpv. 1 CPP

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  1. 6B_870/200918.03.2010arbitrio · Qualità di accusatore privato · Danno indiretto