Legge sull'asilo · SR 142.31
art. 26 cpv. 1 LAsi
Fase preparatoria
1 Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo 15 giorni nella procedura Dublino e al massimo 30 giorni nelle altre procedure.
1bis Se non vi sono indizi che il richiedente l’asilo in questione abbia attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna in uno Stato Schengen e che siano già stati effettuati gli accertamenti, la SEM svolge gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356. Gli accertamenti sono effettuati entro tre giorni dall’inizio della fase preparatoria.
1 ter La procedura per effettuare gli accertamenti è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:
- a.
un controllo preliminare dello stato di salute;
- b.
un controllo preliminare delle vulnerabilità;
- c.
identificazione e verifica dell’identità;
- d.
registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, qualora non sia ancora avvenuta;
- e.
un controllo di sicurezza;
- f.
compilazione del modulo consuntivo;
- g.
indirizzamento alla procedura adeguata.
1quater Il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Deve inoltre far rilevare i propri dati biometrici.
2 Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l’età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d’identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull’identità del richiedente.
3 La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo. Dopo gli accertamenti secondo il capoverso 1ter o se non sono necessari accertamenti giacché la persona vi è già stata sottoposta, la SEM può interrogarlo sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d’asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.
3bis L’audizione secondo l’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351 precede la procedura Dublino (art. 26b). È registrata su un supporto audio e ne viene redatta una sintesi scritta. Il richiedente l’asilo ne è informato in anticipo. La registrazione audio rientra tra gli atti che possono essere consultati sul posto.
3ter Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi, in via eccezionale, da una registrazione audio.
3quater Il Consiglio federale disciplina le modalità della registrazione audio e della sintesi scritta del colloquio secondo il capoverso 3bis. Definisce nello specifico:
- a.
lo scopo e la tipologia della registrazione;
- b.
il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione;
- c.
le modalità del diritto di consultare gli atti;
- d.
gli accessi alla registrazione;
- e.
la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata.
4 Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l’articolo 102abis capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l’articolo 102ater capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino).
5 La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1