Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 263 cpv. 1 lett. e CPP
Principio
1 All’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
- a.
utilizzati come mezzi di prova;
- b.
utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
- c.
restituiti ai danneggiati;
- d.
confiscati;
- e.
utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l’articolo 71 CP.
2 Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989