Codice civile svizzero · SR 210

art. 264b cpv. 2 CC

III. Adozione singola

1 Una persona non coniugata e non vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.

2 Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

3 Una persona di almeno 28 anni vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.

4 È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L’aspirante all’adozione deve motivare la richiesta di una deroga.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

2 sentenze relative all’art. 264b cpv. 2 CC

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  1. 5A.20/200521.12.2005Riconoscimento delle adozioni straniere · Ordine pubblico · Registro dello stato civile
  2. DTF 125 III 5721.12.1998Adozione singola da parte di una persona coniugata ( art. 264b cpv. 2 CC ). Dal testo, dal senso, nonché dalla genesi dell' art. 264b cpv. 2 CC si evince che l'adozione singola da parte di un coniuge che vive separato dall'altro presuppone una separazione giudiziale pronunciata