Codice civile svizzero · SR 210
art. 265 cpv. 2 CC
VI. Consenso dell’adottando e dell’autorità di protezione dei minori
1 Se l’adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
2 Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell’autorità di protezione dei minori, quand’anche l’adottando sia capace di discernimento.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 265 vCC (fino al 1973) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
II. Per l'adottando
1 Se l'adottando è capace di discernimento il suo consenso è necessario perchè possa essere adottato.
2 Se è minorenne od interdetto, è necessario il consenso dei genitori o delle autorità di vigilanza sulle tutele, quand'anche sia capace di discernimento.