Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio · SR 822.11

art. 27 cpv. 2 lett. c LL

Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori

1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9–17a, 17b capoverso 1, 18–20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.

1bis Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.

1ter Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.

1quater Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.

2 Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per:

a.

gli istituti d’educazione e d’insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie;

b.

gli alberghi, i ristoranti, i caffé e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;

c.

le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale;

d.

le aziende per l’approvvigionamento con merci facilmente deperibili;

e.

le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende orticole, non contemplate nell’articolo 2 capoverso 1 lettera e;

f.

le aziende forestali;

g.

le aziende per l’approvvigionamento con elettricità, gas o acqua;

h.

le aziende per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante o la loro manutenzione e riparazione;

i.

le redazioni di quotidiani e periodici;

k.

il personale d’infrastruttura dei trasporti aerei;

l.

i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono un ordinamento particolare della durata del lavoro;

m.

le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice presenza o in viaggi o spostamenti.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

10 sentenze relative all’art. 27 cpv. 2 lett. c LL

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