Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20

art. 27 cpv. 4 LIVA

Dichiarazione fiscale inesatta o non rettificata

1 Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o applica la procedura di notifica secondo l’articolo 38 non può menzionare l’imposta sulle fatture.

2 Chi menziona un’imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indica un’imposta troppo elevata per una prestazione deve l’imposta indicata, salvo che:

a.

effettui una correzione della fattura secondo il capoverso 4; o

b.

renda verosimile che per la Confederazione non ne risulta una perdita d’imposta; non vi è perdita d’imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l’imposta precedente o se l’imposta precedente dedotta è stata rimborsata alla Confederazione.

3 Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell’accredito non si opponga per scritto a un’imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d’imposta troppo elevato.

4 La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, nei limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento ricettizio che rinvia alla fattura originale annullandola.

stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033

1 sentenza relativa all’art. 27 cpv. 4 LIVA

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  1. 2C_853/202112.05.2022Prescrizione · Opzione per l'imposizione (IVA) · Correzione di fatture (IVA)