Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 27 cpv. 4 LIVA
Dichiarazione fiscale inesatta o non rettificata
1 Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o applica la procedura di notifica secondo l’articolo 38 non può menzionare l’imposta sulle fatture.
2 Chi menziona un’imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indica un’imposta troppo elevata per una prestazione deve l’imposta indicata, salvo che:
- a.
effettui una correzione della fattura secondo il capoverso 4; o
- b.
renda verosimile che per la Confederazione non ne risulta una perdita d’imposta; non vi è perdita d’imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l’imposta precedente o se l’imposta precedente dedotta è stata rimborsata alla Confederazione.
3 Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell’accredito non si opponga per scritto a un’imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d’imposta troppo elevato.
4 La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, nei limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento ricettizio che rinvia alla fattura originale annullandola.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033