Codice civile svizzero · SR 210

art. 271 cpv. 3 CC

B. Cittadinanza

1 Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

2 Se assume il cognome dell’altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 271 vCC (fino al 1977) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

B. Doveri vicendevoli

I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l'assistenza ed i riguardi che il bene della comunione richiede.

5 sentenze relative all’art. 271 cpv. 3 CC

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. 5A_374/200728.08.2007Cambiamento del nome · Motivo importante per il cambiamento del nome · Autorità parentale congiunta
  2. DTF 132 III 49722.05.2006Motivi gravi per il cambiamento del nome. Se il figlio di genitori non sposati è allevato dal padre a cui è stata trasferita l'autorità parentale giusta l' art. 298 cpv. 2 CC , è dato giusta l' art. 271 cpv. 3 CC un motivo grave per assumere il cognome del pad
  3. 5C.7/200622.05.2006Cambiamento del nome · Giusto motivo · Autorità parentale
  4. DTF 108 Ib 39228.10.1982Cittadinanza cantonale e comunale della donna coniugata. 1. In virtù del suo potere legislativo in materia di diritto civile, di cui s'è valsa adottando il Codice civile, la Confederazione ha la competenza esclusiva di emanare disposizioni sul mantenimento o la perdita della citt
  5. DTF 105 II 24725.10.1979Art. 30 cpv. 1 CC . Il figlio allevato nella comunione domestica dei genitori non coniugati tra di loro e che vivono in concubinato può chiedere d'essere autorizzato a portare il cognome del padre, ove i vincoli del concubinato abbiano un carattere durevole.