Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 276 cpv. 1 LEF
F. Verbale di sequestro
1 Il funzionario o l’impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l’avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all’ufficio.
2 Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 276 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 il funzionario o l'impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l'avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all'ufficio.
2 Entro tre giorni dal ricevimento del verbale, l'ufficio ne comunica copia al creditore ed al debitore.