Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 276 cpv. 1 LEF

F. Verbale di sequestro

1 Il funzionario o l’impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l’avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all’ufficio.

2 Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 276 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 il funzionario o l'impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l'avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all'ufficio.

2 Entro tre giorni dal ricevimento del verbale, l'ufficio ne comunica copia al creditore ed al debitore.

3 sentenze relative all’art. 276 cpv. 1 LEF

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  3. DTF 114 III 3620.06.1988Esecuzione del sequestro ( art. 274 cpv. 1 LEF ). Agisce correttamente l'ufficio di esecuzione che, entro i limiti territoriali del proprio circondario, dà seguito a un decreto di sequestro benché lo stesso sia solo una fotocopia dell'originale, provenga da un altro Ufficio (e no