Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 278 cpv. 4 LEF

H. Opposizione al decreto di sequestro

1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC. Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.

4 L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 278 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione, deve domandare l'esecuzione entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro.

2 Qualora il debitore abbia fatto opposizione, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, dovrà presentare domanda pel rigétto della medesima o promuovere azione di riconoscimento del suo credito. Soccombendo egli nella procedura pel rigetto dell'opposizione, dovrà promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza.

8E creditore che avesse già fatto valere giudizialmente il suo credito prima di aver ottenuto il sequestro, deve domandare l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza.

4 11 sequestro è revocato qualora il creditore non osservi i termini stabiliti ovvero ritiri o lasci perimere l'azione o la domanda d'esecuzione, oppure la sua azione sia definitivamente rigettata dal giudice.

6 sentenze relative all’art. 278 cpv. 4 LEF

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