Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.201

Art. 28 Abs. 1 aMWSTV

Distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo

(art. 18 LIVA)

Il distaccamento transfrontaliero di collaboratori in seno a un gruppo non è considerato un rapporto di prestazione se:

a.

un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un’azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un’azienda all’estero appartenente al gruppo;

b.

il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell’azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l’impresa che lo distacca; e

c.

i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all’azienda che lo impiega.

stato al 28 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’Art. 28 Abs. 1 aMWSTV

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  1. 2C_767/201808.05.2019Imposta sul valore aggiunto · Attribuzione della prestazione · Rappresentanza in materia di IVA