Legge sull'asilo · SR 142.31
art. 28 cpv. 1 LAsi
Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio
1 La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.
2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.
stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1