Legge sull'asilo · SR 142.31

art. 28 cpv. 1 LAsi

Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio

1 La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.

2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.

stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1

1 sentenza relativa all’art. 28 cpv. 1 LAsi

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  1. 2C_626/201209.07.2012Autonomia comunale · Qualità per ricorrere di una collettività pubblica · Diritto di essere sentito