Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 28 cpv. 3 LIVA
Principio
1 Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell’ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti:
- a.
l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli;
- b.
l’imposta sull’acquisto da lui dichiarata (art. 45–49);
- c.
l’imposta sull’importazione da lui versata o da versare, il cui credito non è subordinato a condizioni o il cui credito è subordinato a condizioni ed è scaduto, nonché l’imposta sull’importazione di beni da lui dichiarata (art. 52 e 63).
2 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,6 per cento dell’importo fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta.
3 Il contribuente può dedurre l’imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033