Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità · SR 831.20
Art. 28 f. aIVG
Principio
1 L’assicurato ha diritto a una rendita se:
- a.
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
- b.
ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
- c.
al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
1bis La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.
2 …
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗