Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 282 seg. CPP
Condizioni
1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:
- a.
in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;
- b.
altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Un’osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989