Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 282 seg. CPP

Condizioni

1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:

a.

in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;

b.

altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2 Un’osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 282 seg. CPP

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  1. DTF 148 IV 8219.10.2021Ammissibilità di un ricorso in materia penale contro una decisione relativa all'utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti nel quadro di indagini in incognito asseritamente illecite. Basi legali e definizioni di indagini in incogn