Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 295 cpv. 1 LEF
2. Commissario
1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.
2 Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti:
- a.
elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario;
- b.
vigila sugli atti del debitore;
- c.
esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304;
- d.
presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria.
3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.
4 Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17–19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 295 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Se la proposta è presa in considerazione, l'autorità concede al debitore una dilazione di due mesi moratoria ») e gli nomina un commissario. Può delegare a tale ufficio anche l'ufficiale esecutore od un funzionario dei fallimenti.
2 Il commissario deve vigilare sugli atti del debitore e in particolare esercitare le attribuzioni indicate negli art. 298 e seguenti.
3 Si applicano al commissario gli art. 8, 11 e 17.
4 Su proposta del commissario, la moratoria può essere prorogata di due mesi al più.