Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 295 cpv. 1 LEF

2. Commissario

1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.

2 Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti:

a.

elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario;

b.

vigila sugli atti del debitore;

c.

esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304;

d.

presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria.

3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.

4 Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17–19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 295 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 Se la proposta è presa in considerazione, l'autorità concede al debitore una dilazione di due mesi moratoria ») e gli nomina un commissario. Può delegare a tale ufficio anche l'ufficiale esecutore od un funzionario dei fallimenti.

2 Il commissario deve vigilare sugli atti del debitore e in particolare esercitare le attribuzioni indicate negli art. 298 e seguenti.

3 Si applicano al commissario gli art. 8, 11 e 17.

4 Su proposta del commissario, la moratoria può essere prorogata di due mesi al più.

9 sentenze relative all’art. 295 cpv. 1 LEF

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