Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 295b cpv. 3 LEF

4. Proroga della moratoria

1 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi.

2 In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca un’assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva. L’articolo 301 si applica per analogia.

3 Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, nominare o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L’articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 295b cpv. 3 LEF

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