Codice civile svizzero · SR 210

art. 298 cpv. 3 aCC

Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali

1 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.

2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

2bis Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.

2ter In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.

3 Invita l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 298 vCC (fino al 1977) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

II. Privazione dei diritti patrimoniali

1I genitori possono essere privati dei loro diritti sui beni dei figli solo in unione colla privazione della potestà.

2 Se la privazione della potestà è pronunciata senza colpa dei genitori, questi conservano il godimento della sostanza dei figli in quanto il prodotto non sia necessario al loro mantenimento ed alla loro educazione.

1 sentenza relativa all’art. 298 cpv. 3 aCC

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