Codice civile svizzero · SR 210
art. 298 cpv. 3 aCC
Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali
1 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.
2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.
2bis Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.
2ter In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.
3 Invita l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 298 vCC (fino al 1977) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
II. Privazione dei diritti patrimoniali
1I genitori possono essere privati dei loro diritti sui beni dei figli solo in unione colla privazione della potestà.
2 Se la privazione della potestà è pronunciata senza colpa dei genitori, questi conservano il godimento della sostanza dei figli in quanto il prodotto non sia necessario al loro mantenimento ed alla loro educazione.