Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 298a cpv. 2 CPP

Definizione

1 Per indagine in incognito s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia, nell’ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.

2 Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell’articolo 285a. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 298a cpv. 2 CPP

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  1. 7B_247/202212.09.2023Ricerca occulta · Provocazione poliziesca · Divieto di utilizzazione delle prove