Legge federale sulla pianificazione del territorio · SR 700
art. 3 cpv. 2 lett. c LPT
Principi pianificatori
1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso.
2 Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:
- a.
mantenere per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l’avvicendamento delle colture;
- b.
integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti;
- c.
tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso;
- d.
conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi;
- e.
permettere che il bosco adempia le sue funzioni.
3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:
- a.
ripartire razionalmente i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici;
- abis.
adottare misure per migliorare l’uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative
- b.
preservare quanto possibile i luoghi destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore e gli scotimenti;
- c.
mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali;
- d.
assicurare condizioni favorevoli per l’approvvigionamento in beni e servizi;
- e.
inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati.
4 Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Occorre in particolare:
- a.
tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti;
- b.
rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici;
- c.
evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia.
5 Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell’energia e degli spazi utilizzabili per l’edificazione, devono essere coordinate tempestivamente sia fra loro sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi contrapposti.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗