art. 3 n. 1 CEAG

10 sentenze su esattamente questa disposizione

10 sentenze del Tribunale federale svizzero in materia di art. 3 n. 1 CEAG, dalle più recenti.

Come norma
  1. 1A.164/200618.01.2008Legittimazione a ricorrere in materia di assistenza giudiziaria internazionale · Titolare effettivo · Assistenza giudiziaria in materia penale
  2. 1A.47/200712.11.2007Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale · Diritto di essere sentito · Sequestro
  3. 1A.204/200601.11.2007Assistenza giudiziaria in materia penale · Divieto di pesca di informazioni · Italia
  4. 1A.153/200629.10.2007Assistenza giudiziaria in materia penale · Atto di disposizione sui beni sequestrati · Assistenza giudiziaria in materia penale - proporzionalità
  5. 1A.62/200627.06.2006Diritto di essere sentito · Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale · Cernita dei documenti
  6. 1A.153/200311.02.2004Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale · Dissequestro e perquisizione · Segreto professionale dell'avvocato
  7. DTF 124 II 12018.02.1998Art. 3 n. 1 CEAG ; art. 12 cpv. 1 AIMP , art. 79 AIMP , art. 79a AIMP e art. 80a AIMP ; concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale, del 5 novembre 1992. Sotto il profilo della CEAG, le regole del concordato fanno parte, per la Svizze
  8. DTF 113 Ib 15715.04.1987Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; CEAG, AIMP. 1. Prestazione d'assistenza che richiede l'adozione di misure coercitive; immunità del diritto internazionale pubblico. a) Non godono in Svizzera di immunità né gli amministratori di un istituto di uno Stato t
  9. DTF 112 Ib 57619.11.1986Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. 1. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) sono applicabili anche se i fatti che formano oggetto della domanda so
  10. DTF 106 Ib 26026.09.1980Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959. 1. Funzionari stranieri non muniti di un'autorizzazione ai sensi dell' art. 271 n. 1 CP possono assistere ma non procedere all'esecuzione di una perquisizione o di un sequestro penale (consid. 2