Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 3 n. 2 CP

Crimini o delitti commessi in Svizzera

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.

2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.

3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a.

è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;

b.

la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

4 Se l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all’estero, l’intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 3 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

3. Condizioni di luogo. Crimini o delitti commessi nella Svizzera

1. Il presente codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto nella Svizzera.

Se, per questo reato, il colpevole ha scontato all'estero totalmente o parzialmente una pena, il giudice svizzero la computerà in quella da pronunciare.

2. Lo straniero perseguito all'estero a richiesta dell'autorità, svizzera non potrà più essere punito nella Svizzera per il medesimo atto:

se è stato assolto con sentenza irrevocabile del tribunale estero;

se la pena, inflittagli all'estero, è stata scontata o condonata oppure è prescritta. Se la pena non è stata scontata, essa sarà, eseguita nella Svizzera; se all'estero è stata scontata solo parzialmente, la residua parte sarà eseguita nella Svizzera.

1 sentenza relativa all’art. 3 n. 2 CP

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  1. DTF 111 IV 106.02.1985Principio della territorialità e computo. 1. Conformemente all' art. 3 n. 1 cpv. 1 CP , la Svizzera rivendica la sua giurisdizione anche laddove, trattandosi di un reato unico, solo una parte di quest'ultimo sia stata commessa in Svizzera e uno Stato estero si conside