Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 302 cpv. 1 CPP

Obbligo di denuncia

1 Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.

2 La Confederazione e i Cantoni disciplinano l’obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.

3 L’obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facoltà di non rispondere o di non deporre conformemente agli articoli 113 capoverso 1, 168, 169 e 180 capoverso 1.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

9 sentenze relative all’art. 302 cpv. 1 CPP

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